Sulla funzione politica dei principi costituzionali

di Cortese Fulvio

Una questione da sciogliere?

Nella fortunata e stimolante collana delle Vele, Einaudi pubblica un interessante contributo del Prof. G. Zagrebelsky, costituzionalista autorevole e già presidente della nostra Corte costituzionale.

Il saggio – che in parte sviluppa riflessioni anticipate in un intervento altrettanto incisivo pubblicato su una delle più note ed apprezzate riviste di settore: La Corte in-politica, in Quaderni costituzionali, n. 2, giugno 2005, pp. 273-282 – muove da un interrogativo apparentemente molto semplice: come è possibile che la Corte costituzionale, il custode della norma suprema dell’ordinamento giuridico, per giudicare sull’incostituzionalità di una legge, debba, nel segreto della camera di consiglio, ‘mettere ai voti’, tra i singoli membri del collegio, il valore di principi che per la loro stessa natura (costituzionale e, per l’appunto, fondamentale) non sopportano il condizionamento di una scelta di sola maggioranza?

La questione, posta in tali termini, potrebbe sembrare assai insidiosa, poiché con essa gli interpreti e i singoli cittadini sarebbero indirettamente invitati a ritenere che la Corte, a sostanziale dispetto di ciò che più dovrebbe caratterizzarla (l’assoluta neutralità della legge costituzionale e del giudizio su di essa fondato), operi politicamente. Di ciò sarebbe prova la circostanza potenzialmente disarmante che, in sede decisionale, la possibile divisione in ‘gruppi’ contrapposti tra i giudici che fanno parte del collegio lasci trasparire la conseguente eventualità che l’alternativa finale tra le diverse opzioni valutative così contrapposte costituisca l’esito inevitabile di una scelta ideologicamente orientata.

Il nodo da sciogliere è subito chiaro: «La Corte costituzionale è dentro la politica, anzi ne è uno dei fattori decisivi, se per politica si intende l’attività finalizzata alla convivenza. La Corte è non-politica, se per politica si intende competizione tra parti per l’assunzione e la gestione del potere. Il procedere tramite voti che decidono () sarebbe compatibile con la politica nel suo secondo significato, anzi ne potrebbe essere la testimonianza; è problematico, invece, in riferimento con la politica nel suo primo significato».

Ciò nonostante, nella linea ricostruttiva prescelta dall’autore, l’insidioso problema così sintetizzato non ha ragione di porsi.

Sulla Costituzione, infatti, non si vota mai; il voto dei giudici avviene secondo la Costituzione. In buona sostanza, la collegialità che regola l’attività decisionale della Corte è improntata alla migliore realizzazione della ‘funzione repubblicana’ di cui la Corte medesima è titolare per la Costituzione stessa; ed una simile ‘funzione’ è assolutamente sottratta alla dialettica delle maggioranze politiche, poiché il suo scopo consiste nel preservare l’equilibrio istituzionale democratico dalle possibili patologie che esso stesso può generare («La giustizia costituzionale protegge la repubblica e per questo limita la democrazia, perché vale a preservarne il carattere di specificazione della repubblica. La sua funzione è specificamente di evitare che qualcuno, una parte soltanto, si impadronisca della ‘cosa di tutti’, estromettendo l’altra parte dalla proprietà comune»).

Diritti umani e libertà fondamentali

In questo numero, la rubrica dal diritto ai diritti ospita una piccola novità. D’ora in poi, infatti, ci si propone di offrire periodicamente ai lettori della rivista un itinerario tematico di riflessione, selezionando e illustrando brevemente opere recenti e facilmente accessibili al grande pubblico.

Per cominciare da un argomento particolarmente vicino alla sensibilità dei lettori e allo spirito di Madrugada, si segnala un possibile percorso di graduale e guidato approfondimento delle problematiche più attuali della definizione e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Un primo stadio, per così dire descrittivo o riepilogativo dello stato dell’arte in questa complessa materia, può essere rappresentato dal recente saggio di A. Cassese, I diritti umani oggi, Laterza, Roma-Bari, 2005, pp. 254.

L’opera merita una menzione del tutto particolare, non soltanto per il fatto che l’autore è stato il primo presidente del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, bensì anche per la circostanza che l’intento divulgativo del testo non trascura mai di affrontare con precisa meticolosità e con abbondante corredo di dati e di notizie gli snodi più delicati degli argomenti di volta in volta esposti: dall’illustrazione dei principi internazionalistici, così come accolti negli strumenti convenzionali più importanti (Dichiarazione universale del 1948, Convenzione europea del 1950, Carta di Nizza del 2001), alla discussione critica delle principali fattispecie di violazione dei medesimi principi (con particolare attenzione al genocidio, alla tortura e alle nuove forme aggressive connesse al fenomeno terroristico).

Il saggio in esame, inoltre, va ricordato anche per un ulteriore profilo. Le conclusioni della riflessione svolta ci rammentano con forza che la tutela dei diritti umani esige un profondo ripensamento e che i possibili pilastri di una futura e coerente strategia dovrebbero concentrarsi attorno al raggiungimento di pochi ma fondamentali e convergenti obiettivi: 1) concentrare l’attenzione su un ristretto numero di diritti essenziali; 2) predisporre pochi e rapidi strumenti di controllo e di garanzia effettiva del rispetto e/o dell’attuazione di tali diritti essenziali; 3) estendere ed accentuare la risposta penale alle violazioni più gravi; 4) prevedere forme eccezionali e condivise di intervento armato finalizzate alla cessazione delle violazioni su larga scala.

Sempre sul piano della ragionata introduzione critica, non si può dimenticare il testo di A. Neier, Alla conquista delle libertà. Quarant’anni di lotta per i diritti, Codice Edizioni, Torino, 2005, pp.408. L’opera, frutto appassionante ed avvicente di un’esperienza maturata ‘sul campo’ dall’ex Direttore dell’American Civil Liberties Union, nonché fondatore dello Human Rights Watch, una delle più attive organizzazioni per la tutela dei diritti umani nel mondo, è curata da Marcello Flores, storico italiano particolarmente stimato, e presenta uno spaccato assai analitico di ‘quattro decadi di lotta per i diritti’ (dal 1963 al 2003).

Una teoria laica dell’origine dei diritti

Un secondo stadio, viceversa maggiormente ‘speculativo’, può essere agevolmente sperimentato attraverso la lettura di due contributi tra loro tanto diversi quanto sorprendentemente affini.

Il primo è la traduzione italiana del saggio di A. Dershowitz, Rights from Wrongs. Una teoria laica dell’origine dei diritti, Codice Edizioni, Torino, 2005, pp. 231.

Di quest’Autore la presente rubrica ha già trattato in occasione di una precedente riflessione sulla tortura e sulle teorie utilitaristiche cui fanno talvolta ricorso parte degli studiosi americani per giustificare, nel contesto della repressioni dei fenomeni terroristici globali, la violazione dei diritti di ‘pochi’ a fronte della protezione delle libertà di ‘molti’.

Il saggio succitato affronta con chiarezza e concisione il tema classico dell’individuazione della fonte ultima dei diritti cosiddetti ‘inviolabili’. A giudizio dell’insigne giurista statunitense, le tesi più note e tradizionali (i diritti in questione derivano dalla Natura, da Dio, dalla logica, dalla legge o da qualsivoglia criterio ‘esterno’ di legittimazione superiore) sarebbero tutte facilmente contestabili: l’origine dei diritti individuali dovrebbe piuttosto riscontrarsi in un esperienza che viene esplicitamente definita quale ‘culturale’, giacché, in tale prospettiva, l’esigenza di tutelare determinate situazioni soggettive deriverebbe direttamente dall’esperienza umana, ossia dall’esperienza storica dell’ingiustizia.

Questa la dichiarazione programmatica dell’autore: «Dagli errori della storia abbiamo appreso che un sistema basato sui diritti e sulla difesa di alcuni diritti fondamentali () sono essenziali per impedire il ripetersi degli errori del passato. Partendo dunque dal basso verso l’alto, da un punto di vista che prenda in considerazione tutti il peggio dell’umanità invece che, dall’alto verso il basso, da una teoria utopistica della giustizia perfetta, costruiremo i diritti sulla base di tentativi, errori e sulla capacità tipicamente umana di imparare dai propri errori in modo da evitare che essi si ripetano».

Come si può agevolmente intuire, l’esigenza di ripensare completamente le comuni acquisizioni in ordine alla tutela di valori e/o principi ritenuti coerentemente irrinunciabili costituisce preoccupazione diffusa.

Odradek, chi è costui?

Nella stessa direzione, ma con metodo e intenzione dichiaratamente opposti a quelli abbracciati da A. Dershowitz, si muove anche S. Žižek, Diritti umani per Odradek?, Nottetempo, Roma, 2005, pp. 36, il cui pur sintetico contributo, non certo di facilissima lettura, evidenzia una fondamentale contraddizione così come naturalmente ed inevitabilmente insita nella rappresentazione ‘universale’ ed ‘eguale’ dei diritti umani.

Seguendo implicitamente suggestioni già avanzate dalla geniale prospettazione di Hannah Arendt (di cui v., in particolare, Ebrasismo e modernità, Feltrinelli, Milano, 5ê ed., 2003, pp. 228), il sociologo sloveno assimila la condizione del soggetto titolare di diritti universali ed inviolabili al celebre ‘essere’ di nome Odradek, raffigurato da Franz Kafka e simbolo di un’entità che assomiglia ad un essere umano senza tuttavia averne le chiare ed inequivocabili sembianze.

In tal senso, l’uomo concreto, che, pur essendo titolare di diritti umani incomprimibili e irrinunciabili, non sia tuttavia destinatario di una reale possibilità di essere cittadino attivo di una corrispondente realtà politica, è paragonabile al ‘mostro’ kafkiano, e ciò per la ragione che esso, nell’apparente manifestazione della sola essenza della natura umana (i diritti umani, appunto), dimostra pienamente la propria estraneità da qualsivoglia umanità storica e reale.

Affermare, pertanto, l’assoluta tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, senza con ciò rendersi responsabili della sollecita e pratica definizione delle condizioni materiali che rendano storicamente consapevole ed operante il loro possibile titolare, equivarrebbe a forgiare identità talmente astratte e lontane dal risultare paradossali e insignificanti.